La pronuncia del Tribunale civile di Pescara ha chiuso un capitolo giudiziario che ha preso avvio da denunce per diffamazione e si è sviluppato tra procedimenti penali e un processo civile: con la sentenza n. 633 del 21 maggio 2026 il giudice ha riconosciuto un danno non patrimoniale nei confronti di Andrea Paci, vittima per anni di insulti e allusioni sul suo orientamento sessuale.
Il nucleo della vicenda e le condotte contestate
Secondo gli atti processuali, l’origine del contenzioso risale a una serie di post pubblicati su Facebook dalla vicina di casa, l’antropologa e storica Maria Concetta Nicolai, indicata come autrice delle offese. Le espressioni riportate negli atti, rivolte a Paci per il suo orientamento, comprendevano definizioni denigratorie e auguri discriminatori che, nel tempo, hanno determinato una vera e propria campagna di delegittimazione pubblica.
Procedimenti penali collegati
Dalle denunce per diffamazione sono scaturiti quattro procedimenti penali: due si sono conclusi con condanne definitive, mentre altri due rimangono ancora pendenti. Una prima sentenza penale aveva già stabilito che l’entità del danno andasse valutata separatamente in sede civile, aprendo così la strada alla causa che ha portato alla recente liquidazione economica.
La quantificazione del danno e le consulenze tecniche
Per determinare le conseguenze sulla salute di Paci, la giudice Patrizia Medica ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio affidata a tre specialisti: la psicologa Silvia Mastromattei, il medico legale Ildo Polidoro e lo psicologo Marco Mancini. I consulenti hanno diagnosticato un disturbo dell’adattamento con ansia e umore depresso misti, in forma persistente (cronica) di grado moderato-grave, riconducibile alle condotte persecutorie.
Parametri della valutazione medico-legale
La valutazione clinica e strumentale ha portato i consulenti a individuare un range di invalidità permanente tra il 15% e il 18%, poi fissato dal giudice in misura equitativa al 16% di danno biologico permanente. È stata inoltre riconosciuta un’invalidità temporanea di 240 giorni. Su queste basi la decisione civile ha determinato un risarcimento complessivo di 113.625 euro.
Oneri accessori e rilievo civile della sentenza
Oltre al risarcimento per danno non patrimoniale, la convenuta è stata condannata a rimborsare le spese legali quantificate in oltre 14.000 euro e a coprire costi di mediazione e consulenze tecniche per un importo complessivo vicino ai 6.000 euro. La decisione del Tribunale sottolinea che le condotte contestate hanno colpito valori costituzionalmente tutelati quali la reputazione, l’onore e la libertà sessuale.
Il significato giuridico e sociale
La sentenza assume una valenza più ampia del mero ristoro economico: riconosce infatti che l’omofobia, declinata attraverso insulti e denigrazioni pubbliche, può provocare effetti sanitari duraturi e quindi responsabilità civile. Per il legale della parte lesa, la pronuncia rappresenta un affermazione del principio secondo cui comportamenti discriminatori non restano impuniti e ledono il tessuto valoriale della comunità.
Reazioni e considerazioni tecniche
Il diretto interessato ha definito la sentenza come un passo per difendere la propria dignità, osservando come l’intolleranza verbale possa generare sofferenze paragonabili o superiori alla violenza fisica. La consulente tecnica di parte, una criminologa e psicologa forense, ha evidenziato come la deumanizzazione agevolata dai social network abbia amplificato la reiterazione delle condotte, spiegando che il movente ha radici nell’assetto psicologico dell’autrice.
Rischi per le vittime e prevenzione
La consulente ha inoltre ricordato che chi subisce campagne d’odio può arrivare a esiti estremi per interrompere la sofferenza, sottolineando l’importanza di azioni giudiziarie e misure di tutela. L’utilizzo della piattaforma social ha facilitato la diffusione degli attacchi e la loro persistenza nel tempo, complicando il percorso di recupero psicologico della vittima.
In sintesi, la sentenza del Tribunale di Pescara rappresenta un caso esemplare in cui l’azione legale ha dovuto tenere conto non solo della dimensione morale delle offese, ma anche delle conseguenze cliniche accertate da professionisti: un richiamo alla responsabilità individuale online e al riconoscimento del danno derivante da condotte discriminatorie.


